Precisazioni sulle indulgenze
Richiami di indole generale sulle Indulgenze
1. L'Indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471): "L'Indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi".
2. In generale, l'acquisto delle Indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l'adempimento di determinate opere (ai numeri 8-9-10 si indicano quelle proprie dell'Anno Santo).
3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti dell'opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia.
4. L'Indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno. Ma per conseguirla, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele
- abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale;
- si confessi sacramentalmente dei suoi peccati;
- riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per l'Indulgenza è necessaria solo la S. Comunione);
- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
5. È conveniente, ma non è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l'opera indulgenziata; ma è sufficiente che questi Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa 20) prima o dopo l'atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un "Padre Nostro" e un'"Ave Maria". Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.
6. I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l'opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche veniale).
7. Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra.
( PENITENZIERIA APOSTOLICA “IL DONO DELL'INDULGENZA” , del 29 gennaio 2000)
Fonte:
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20000129_indulgence_it.html
N. B.
Per quanto attiene alla disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale, occorre precisare che questa disposizione si ha allorché la persona ha vero odio ad ogni peccato anche veniale e ha dolore per ogni peccato anche veniale commesso e proposito di non peccare più , cioè di non compiere peccati gravi e/o veniali.
Don Tullio Rotondo